Codice Civile art. 2038


ALIENAZIONE DELLA COSA RICEVUTA INDEBITAMENTE
1. Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l' ha alienata prima di conoscere l' obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l' indebito subentra nel diritto dell' alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l' indebito.
2. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l' obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l' indebito può però esigere il corrispettivo dell' alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l' alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l' acquirente, qualora l' alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell' arricchimento, verso colui che ha pagato l' indebito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2038"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti