Non vanno rimborsate al condomino le spese non preventivamente deliberate dall'assemblea e sostenute per gli enti comuni in difetto del requisito della necessità ed urgenza. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 253 dell’8 gennaio 2013)

In tema di spese di gestione condominiale, la norma consente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l’illuminazione di un immobile, o per l’adempimento di obblighi fiscali, come l’accatastamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va rimarcato che il nuovo testo dell'art.1134 cod.civ., anche in esito alla novellazione introdotta per effetto della legge 220/2012, non ne è stato modificato nella portata precettiva. Il requisito dell'urgenza è pertanto indispensabile nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, facesse difetto una preventiva deliberazione dell'assemblea condominiale.

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