L'eredità può essere validamente rinunziata da tutti coloro che, dotati di capacità di agire, rivestano la qualità di chiamati nota1. Occorre anche l'attualità della delazione? Si è infatti posto l'interrogativo circa la possibilità di porre in essere un atto abdicativo anche da parte di coloro che non possono vantare una chiamata immediatamente efficace (es.: i chiamati ulteriori, vale a dire i coeredi a vantaggio dei quali si produrrebbe l'accrescimento, i sostituti nella sostituzione ordinaria, i chiamati sotto condizione). L'eventualità è scartata da chi osserva come l'attualità della delazione si ponga quale requisito cardine per poter efficacemente porre in essere un atto di rinunzia
nota2.
Una volta impostato il problema in via generale come già sopra delineato, è agevole riferire delle varie ipotesi che si pongono circa la possibilità di porre in essere una valida rinunzia. Con riferimento ai
nascituri si riapre una questione simmetrica rispetto a quella della praticabilità dell'accettazione. Giova rammentare al proposito che, a fronte dell'opinione diffusa secondo la quale nè per il concepito nè per il concepturus sarebbe possibile compiere un atto di accettazione, v'è chi opina diversamente, sia pure limitatamente al conceptus
nota3. Potrebbe sembrare che, per coerenza, ciò debba importare una analoga soluzione affermativa in riferimento alla rinunzia, ma l'esito è stato negato, sulla scorta di un'acuta disamina della distinzione tra vocazione e delazione
nota4.
Quanto alle
persone giuridiche non lucrative,
già anteriormente all'eliminazione dell'autorizzazione ex art.
17 cod.civ. appariva chiaro che altrettanto non servisse onde poter procedere alla rinunzia, atto che si può compiere liberamente. Rimane peraltro impregiudicata la necessità di seguire gli speciali procedimenti interni previsti per ciascun ente: si pensi agli enti ecclesiastici ed alla preventiva autorizzazione della curia arcivescovile.
In tema di soggetti assolutamente o relativamente
incapaci è appena il caso di fare rinvio alla specifica disciplina stabilita dalla legge allo scopo di regolare la rappresentanza legale ed i provvedimenti tutori preventivamente da acquisire: così coloro che sono totalmente incapaci d'agire (minori e interdetti) potranno fare rinunzia all'eredità per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale
nota5 ovvero del tutore. Questi ultimi dovranno a ciò essere autorizzati dal giudice tutelare o dal notaio (art.
320, art.
374 n. 6 cod.civ.). I soggetti che possiedono una minorata capacità di agire (emancipati e inabilitati) potranno invece manifestare personalmente l'intento abdicativo, sia pure con l'assistenza del curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare o del notaio incaricato di stipulare la rinunzia (III comma art.
394 cod.civ. , I comma art.
424 cod.civ. )
nota6. Per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno occorrerà verificare caso per caso, tenuto conto del contenuto del provvedimento di nomina (
art.405 cod.civ.). Così potrà essere necessario il ricorso alla rappresentanza legale dell'amministratore di sostegno o, in altro caso, la semplice assistenza di quest'ultimo. Difficile ipotizzare una sfera di capacità piena
in subiecta materia.
Quanto alla
rappresentanza volontaria, dal momento che la rinunzia non è certo negozio personalissimo (come d'altronde si può dire anche per l'accettazione) esiste la possibilità di far luogo alla nomina di un rappresentante volontario: a tal fine occorrerà che la procura sia espressamente conferita con la menzione dell'incarico di procedere alla rinunzia in ordine a qualsiasi eredità sia devoluta ovvero ad una specifica eredità. Come è stato rilevato in quest'ultima ipotesi si tratterà non tanto di un atto di esplicazione di poteri rappresentativi in senso proprio, quanto di ambasceria, limitandosi l'incaricato ad esplicitare la volontà del delato
nota7.
Note
nota1
In ciò è implicito il rilievo secondo il quale una valida rinunzia postuli comunque la preventiva apertura della successione, diversamente qualificandosi la rinunzia in chiave di patto successorio, vietato a mente dell'art.
458 cod.civ. . Cfr. Grosso e Burdese, Le successioni, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.323, che rilevano come il divieto sia integrato dalla prescrizione di cui al III comma dell'
art.557 cod.civ. .
top1 nota2
Così Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.210.
top2nota3
Grosso-Burdese, op.cit., p.162 sulla scorta della considerazione che la nascita di colui che già è concepito sarebbe un evento, seppur futuro, comunque probabile, cosa questa che giustificherebbe una accettazione ed una rinunzia ad opera dei rappresentanti valida, anche se inefficace, in quanto subordinata alla effettiva nascita del conceptus.
top3nota4
Capozzi, op.cit., p.110.
top4nota5
A seguito del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 le parole “potestà dei genitori” o "potestà genitoriale" sono sostituite dalle parole “responsabilità genitoriale”.
top5 nota6
In questo senso Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.427.
top6nota7
Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.89.
top7Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
- FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981