Usucapione di servitù di passaggio. Esistenza di opere apparenti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 20553 del 19 luglio 2021)

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Pertanto, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente quello preteso dominante, ossia è necessari un quid pluris, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada, che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.

Commento

(di Daniele Minussi)
Basta la presenza di una stradina o di un cancello tra i due fondi per far integrare gli estremi di quelle opere apparenti di cui fa menzione l'art. 1061 cod.civ.? La sentenza che qui si commenta lo esclude. Il nodo problematico è quello della inequivocità della presenza dei manufatti rispetto all'esercizio stabile della servitù. Occorre un quid pluris, vale a dire ulteriori elementi dai quali possa ritrarsi oggettivamente come evidente l’asservimento del terreno rispetto al fondo dominante. Nello stesso senso cfr. Cass. Civ. Sez. II, 6207/1998.

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