Cass.Civ., sez.II, n. 11346/2004. Necessità della prova che l'opera visibile è al servizio del fondo dominante

L'esistenza di una strada non è sufficiente, al fine di ritenere la presenza di segni esteriori idonei a dare visibilità all'asservimento di un fondo a favore di altro, essendo - allo scopo - essenziale che detta strada dimostri di servire al fine di dare accesso al fondo servente da quello dominante: è necessario, cioè, un quid pluris che ne dimostri la specifica destinazione all'esercizio della servitù.

Commento

Non è sufficiente la constatazione dell'esistenza di un'opera visibile e permanente (come una strada) ai fini di reputare sussistente una servitù apparente. L'opera deve infatti essere altresì univocamente e funzionalmente destinata all'esercizio della servitù (cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 6207/98).

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