Apparenza della servitù. La presenza di un'apertura nella recinzione che consente l'accesso alla pubblica via non consente di configurare la sussistenza di "opere visibili e permanenti". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25355 del 25 ottobre 2017)

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la situazione di fatto era costituita dal passaggio esercitato su un'area destinata a parcheggio condominiale per il tramite di un varco nella recinzione. Tale varco, che consentiva l'accesso ad un fondo rustico confinante, non costituiva la via esclusiva per accedere a quest'ultimo, cui si poteva pervenire per altra strada. Ciò premesso, il perno della controversia consisteva sia nella natura cortilizia o meno dell'area di passaggio, sia nella apparenza o meno delle opere di esercizio della presunta servitù, ai fini dell'eventuale usucapibilità della stessa. Sotto il primo profilo è stato rilevato come la destinazione in fatto a posti auto dell'area non ne implicasse indispensabilmente la natura cortilizia (esentata espressamente da servitù di passaggio coattivo ex ultimo comma art. 1051 cod.civ.). Sotto il secondo profilo, invece, si è osservato come non sia sufficiente una mera apertura nella rete di confine per configurare quelle opere permanenti e visibili che sostanziano il requisito dell'apparenza.

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