Acquisto per usucapione di servitù di veduta. Visibilità dell'opera. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24401 del 17 novembre 2014).
In tema di acquisito per usucapione, ai sensi dell'art. 1061, comma I, c.c., di una servitù di veduta, le opere permanenti destinate al relativo esercizio devono essere visibili in maniera tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza della situazione di obiettivo asservimento della sua proprietà, per il vantaggio del fondo dominante. Il requisito della visibilità, pertanto, può far capo ad un punto di osservazione non necessariamente coincidente con il fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina pubblica via.