Acquisto per usucapione di servitù di veduta. Visibilità dell'opera. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24401 del 17 novembre 2014).

In tema di acquisito per usucapione, ai sensi dell'art. 1061, comma I, c.c., di una servitù di veduta, le opere permanenti destinate al relativo esercizio devono essere visibili in maniera tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza della situazione di obiettivo asservimento della sua proprietà, per il vantaggio del fondo dominante. Il requisito della visibilità, pertanto, può far capo ad un punto di osservazione non necessariamente coincidente con il fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina pubblica via.

Commento

(di Daniele Minussi)
Apparente e continua può essere qualificata la servitù di veduta. Ma l'interrogativo che si pone è il seguente: l''opera idonea e permanente, destinata in modo univoco all'esercizio della servitù deve essere riconoscibile come tale dal fondo sul quale grava il relativo peso? Mentre risalente giurisprudenza ha dato al quesito una risposta affermativa, la decisione della S.C. in commento si sostanzia in un responso assai più sfumato. Sarebbe infatti sufficiente che la visibilità sia tale dalla pubblica via, quand'anche dal fondo servente non sia riscontrabile.

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