Riserva mentale



La riserva mentale consiste nella intenzionale dichiarazione di un intento divergente da quanto effettivamente oggetto di volizione, senza che ciò sia avvertibile dalla parte destinataria né tantomeno oggetto di accordo con questa.

La riserva mentale può essere unilaterale ovvero bilaterale: in quest'ultimo caso entrambe le parti consapevolmente vengono a porre in essere una dichiarazione negoziale non corrispondente a quanto effettivamente e realmente voluto da ciascuna. Il caso si differenzia rispetto alla figura della simulazione perché in questa la divergenza è oggetto di un accordo (il c.d. accordo simulatorio) tra le parti che, al contrario, nella riserva mentale bilaterale fa difetto.

Quale effetto produce la riserva mentale?

Essa non può che risultare del tutto irrilevante: l'altra parte, destinataria della dichiarazione, non è infatti in grado di comprendere la discrepanza tra interna volizione e portata esteriore di quanto dichiarato. Poiché nessuno può essere gravato da speciali oneri di indagine circa le reali intenzioni dell'altra parte, essa rimane vincolata alle proprie esternazioni.

Concreta applicazione di questo principio è stata fatta in giurisprudenza in materia di locazione abitativa a carattere transitorio .L'utilizzo temporaneo dell'appartamento consente l'applicazione di una disciplina che si sottrae ai vincoli relativi alla misura del canone ed alla durata. E' per questo motivo palese l'importanza della finalità perseguita dal conduttore, il quale può essere interessato a successivamente esplicitare il proprio reale intento (diverso rispetto a quello dichiarato in sede di stipulazione del contratto) di adibire i locali non già ad un uso transitorio, bensì a propria abitazione principale, al fine di poter fruire di una durata maggiore e di canoni economicamente più vantaggiosi. La giurisprudenza sul punto è ferma nel negare ingresso ad arbitrarie immutazioni dei propositi dichiarati in sede di perfezionamento dell'accordo, qualificate per l'appunto in chiave di riserva mentale, inopponibile come tale al locatore (Cass. Civ. Sez. III, 4802/99 ). In senso contrario, si può rilevare che, quando le effettive esigenze abitative del conduttore potessero essere in concreto apprezzate dal locatore, la pattuizione relativa all'utilizzo transitorio, nella realtà insussistente, non potrà sottrarsi ad una valutazione in chiave di nullità ai sensi dell'art. 79 della legge 1978 n. 392 (Cass. Civ. Sez. III, 4377/99).

In tema di matrimonio concordatario la riserva mentale può venire in considerazione con riferimento alla normativa di diritto canonico, nel cui ambito è prevista addirittura quale causa di nullità. Il problema che si pone a questo proposito è quello della delibazione della pronunzia emanata dal Tribunale ecclesiastico. Al riguardo si è stabilito che, ogniqualvolta la riserva mentale non sia stata in qualche modo manifestata all'altro coniuge, la pronunzia non è suscettibile di essere delibata, a cagione della contrarietà di essa rispetto al principio di ordine pubblico consistente nella tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (nella specie da reputarsi sussistente in capo all'altro coniuge: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1766/86 ).La delibazione sarà invece possibile ogniqualvolta si possa accertare la conoscibilità della riserva da parte dell'altro coniuge, elemento estraneo rispetto al processo canonico (Cass. Civ., Sez. I, 28220/2013; Cass. Civ. Sez. I, 4311/99 ; Cass. Civ. Sez. I, 2325/99 ). In tempi più recenti si è pervenuti addirittura a stabilire che la riserva mentale riconoscibile da parte dell'altro contraente in relazione all'indissolubilità del vincolo possieda una rilevanza tale da implicare la nullità del matrimonio non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche civilistico (Cass. Civ. Sez. I, 15503/05 ). Ciò quando la riserva mentale sia riconoscibile dall'altro coniuge. Chè, diversamente, non potrebbe darsi ingresso neppure alla delibazione della pronunzia ecclesiastica che statuisse nel senso della nullità del matrimonio, pronunzia che si porrebbe in contrasto con i principi di tutela dell'affidamento incolpevole e della buona fede (Cass. Civ. Sez.I, 1821/05).

Bibliografia

  • FORMICA, Vizi della volontà, Riv.dir.civ., 1955
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SATTA, Un caso di riserva mentale, Giur.it., I, 1951

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