Cass. Civ., sez. I, n.15503/2005. Rilevanza della riserva mentale ai fini della nullità del matrimonio sotto il profilo civile.
La contrarietà all'indissolubilità del matrimonio può comportare anche lo scioglimento del vincolo civile. Il matrimonio viziato da riserva mentale di uno dei due contraenti circa l'indissolubilità del vincolo, conosciuta o conoscibile dall'altro, può essere dichiarato nullo non solo sotto il profilo religioso, ma anche sotto il profilo civile.