La violenza


COME VIZIO DELLA VOLONTA': VIOLENZA ASSOLUTA E RELATIVA

La violenza consiste in una coartazione che incide variamente sulla volontà di un soggetto nell'espressione di un intento giuridicamente rilevante. L'ordinamento non può non valutare negativamente questo intervento esterno, inteso a influenzare il procedimento di formazione della volontà. La conseguenza consiste nella invalidità dell'atto.

Occorre distinguere tra  violenza fisica ( vis absoluta ) che esclude del tutto la riferibilità dell'atto al soggetto coartato nota1 e violenza psichica ( vis compul­siva ) che non la fa materialmente venire meno nota2.

Esempio della prima è costituito dal caso di colui che forza in senso materiale la mano di un soggetto al fine di costringerlo a sottoscrivere una dichiarazione del cui contenuto quest'ultimo non vuole appropriarsi.

E' evidente che, in questo caso, manca del tutto una volontà intesa come riferibile al soggetto apparentemente dichiarante nota3.

La violenza psichica consiste invece nella prospettazione di un male ingiusto posta quale alternativa rispetto all'emissione di una determinata dichiarazione. Quando colui che vi è sottoposto cede alle minacce, la violenza relativa determina la volontà del coartato in modo difforme da quanto sarebbe stato in difetto di tale coartazione. Talvolta viene emessa una dichiarazione che sarebbe del tutto mancata, altre volte la dichiarazione avrebbe invece avuto un contenuto diverso. Nell'ipotesi di violenza psichica la volontà non si può dunque dire mancante: essa è pur sempre riferibile al soggetto coartato, ma è viziata.

Il negozio concluso per effetto di violenza fisica può essere reputato nullo. La più grave forma di invalidità è la conseguenza del fatto che difetta la stessa dichiarazione, intesa come dichiarazione riferibile al soggetto assolutamente coartato. La dichiarazione sarebbe piuttosto riconducibile ad un soggetto diverso (vale a dire a colui che pone in essere la violenza). Queste sono le considerazioni che usualmente vengono riferite dagli interpreti, nel difetto di una norma specificamente dedicata dal codice civile al vizio in esame nota4.

L'atto posto in essere in seguito a violenza morale è invece semplicemente annullabile (art. 1434 cod.civ. ).

Note

nota1

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.250.
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nota2

Secondo Bianca, Diritto civile , vol. III, Milano, 2000, p.658, tale distinzione è ormai superata. L'Autore ritiene infatti che nel caso di violenza fisica, una volontà della vittima sia sempre individuabile, precisamente nella scelta di compiere l'atto per sottrarsi al male fisico immediato. Nel caso di forzatura materiale della mano della vittima, il contratto dovrebbe ritenersi inesistente non tanto per assenza di volontà, quanto per mancanza di un atto imputabile al soggetto. Analogo parere viene espresso da Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.473.
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nota3

Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.630; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.151.
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nota4

Così Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.907; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.182.
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Bibliografia

  • GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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