Ripartizione di beni in natura (società a base personale)



All'esito della fase liquidativa della società, usualmente il patrimonio sociale è convertito in denaro. I soci tuttavia possono convenire che abbia luogo una divisione in natura (art. 2283 cod. civ. ). In tal modo si procede sia nell'ipotesi in cui una siffatta modalità fosse stata prevista ab initio, vale a dire nell'ambito delle pattuizioni contenute nel contratto sociale, sia quando così i soci avessero deciso nel tempo che precede lo scioglimento. Non pare comunque possibile che i liquidatori possano addivenirvi di propria iniziativa, indipendentemente cioè dalla volontà dei soci come sopra precisata.

Ai sensi della norma in esame, alla divisione in natura si applicano i criteri fissati dai soci stessi o, in mancanza, le disposizioni in materia di divisione di cose comuni. Cessato il vincolo di destinazione dei beni sociali per effetto dell'estinzione del passivo, venuta altresì meno la dinamica dell'impresa, si può dire che i beni residui ricadano ormai sotto il regime ordinario della comunione.
Questa disposizione andrebbe interpretata, almeno secondo l'opinione preferibile, nel senso che, ove la volontà dei soci non sia diversamente orientata (esprimendo principi difformi) sia la normativa in materia di divisione a dettare i criteri operativi. Va tuttavia rilevato come, sia pure incidentalmente, è stato deciso che il riferimento alla divisione debba essere interpretato addirittura nel senso della permanenza in capo ai soci "di una continuità patrimoniale tra un soggetto collettivo - società di persone - ed il singolo socio che ottenga singoli beni, già sociali, in sede di liquidazione " (Cass. Civ., Sez. II, 17061/11). Questa opinione, se accolta, condurrebbe a radicalmente ridimensionare la consistenza della soggettività dell'ente sociale. Infatti ad un ente al quale sia riconosciuta una piena consistenza soggettiva non potrebbe fare difetto una pari autonomia patrimoniale con la conseguente assolta differenziazione tra beni appartenenti al patrimonio sociale e beni facenti capo ai singoli soci.

Prassi collegate

  • Risoluzione N. 100/E, Assegnazione agevolata ai soci
  • Studio n. n. 73-2017/T, Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate, profili fiscali nella scelta della soluzione
  • Risoluzione N. 93/E, Assegnazione agevolata dei beni ai soci con successiva cessione effettuata direttamente dai soci a terzi
  • Quesito n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi
  • Quesito n. 886-2013/T, Acquisto di imbarcazione da diporto – assegnazione in liquidazione ad uno dei soci (s.a.s.) – regime fiscale
  • Quesito n. 538-2014/T, Art.67 comma 1 lett.b) tuir assegnazione soci da parte di società semplice di unità immobiliari derivanti da frazionamento
  • Quesito n. 351-2014/I, Clausola riguardante la liquidazione in natura in caso di recesso da snc
  • Quesito n. 108-2014/I, Assegnazione di beni a soci e prelazione beni culturali
  • Studio n. 103-2012/T, Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa
  • Quesito n. 183-2012/T, Determinazione della base imponibile nelle assegnazioni di terreni a soci
  • Quesito n. 210-2010/T, IVA, Assegnazione a socio di fabbricato strumentale acquistato da un privato
  • Quesito n. 250-2008/T, In tema di imponibilità della plusvalenza da cessione di immobile assegnato a seguito di scioglimento di società di comodo
  • Risoluzione n. 261/E, Scioglimento agevolato delle società non operative
  • Quesito n. 15-2007/T, Prezzo-valore e assegnazione da parte di società semplice

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