Codice Civile art. 2282


RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
1. Estinti i debiti sociali, l' attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L' eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
2. L' ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di denaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

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