Dilazioni di pagamento (commissione)



Ai sensi dell'art. 1732 cod.civ.   il commissionario ha la possibilità di concedere dilazioni di pagamento in conformità agli usi del luogo in cui compie l'operazione. Si tratta di una norma dispositiva, come è palesato dalla parte finale del primo comma della norma in esame, che fa espressamente salva la possibilità che il committente abbia altrimenti disposto (come accade quando costui abbia imposto che la vendita avvenga per contanti ovvero addirittura previa effettuazione di bonifico bancario)nota1 .

E' chiaro che la disposizione, corrispondente alla prassi consuetudinaria che variamente esiste in ogni settore commerciale, rinviene unapri senso unicamente per la vendita; quando la commissione si riferisce all'acquisto infatti non sarebbe evidentemente di alcuna utilità per colui che ha a che fare con il commissionario, accordare dilazioni al committente nota2 .

A mente del III° comma dell'art. 1732 cod.civ., il commissionario che ha concesso la  dilazione deve indicare al committente il nominativo del contraente e la misura della dilazione. In caso contrario la dilazione si considera non concessa (salva ratifica ex art.1711 cod.civ.).

Cosa accade se, nonostante il divieto del committente, il commissionario abbia egualmente concesso il differimento di tutto o di parte del prezzo?

In tale eventualità, che può essere qualificata nell'ambito dell' eccesso di mandato, il II° comma dell'art. 1732 cod.civ.  prescrive che il committente possa esigere il pagamento immediato. Il commissionario tuttavia potrà appropriarsi dei vantaggi connessi alla dilazione (quali esemplificativamente, una maggiorazione di prezzo che tenga conto degli interessi sulla somma capitale) nota3 .

Note

nota1

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Non si tratta cioè di una vera presunzione malgrado la formulazione letterale dell'articolo in esame: Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1954, p.236.
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nota2

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Cfr. Minervini, cit., p.47; Luminoso, Mandato, commissione e spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.604. Tutt'al più deve ritenersi che, "in caso di necessità, il commissionario possa dare anticipazioni, qualora ciò sia conforme all'interesse del committente, ai sensi dell'art.1711, II comma cod.civ. " (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.609).
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nota3

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Dunque la disposizione, pur essendo inquadrabile come eccesso di mandato, prevede una deroga rispetto all'art.1713 cod.civ., nella misura in cui consente al commissionario di appropriarsi del vantaggio economico (il c.d. interusurium) che può derivare dalla concessa dilazione, ciò che appare giustificabile in base all'equità (Minervini, voce Commissione, in N.sso Dig.it., vol.III, 1967, p.638).
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Bibliografia

  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Commissione, N.sso Dig. it., III, 1967
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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