Cass. civile, sez. II del 2023 numero 18998 (02/07/2023)



L'alienazione o la trasformazione della cosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente ad escludere a favore del compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, comma 3, cod.civ. occorrendo a tal fine che quel comportamento evidenzi univocamente come l'acquirente abbia inteso accettare la cosa. Nel caso in cui l'azione di risoluzione per vizi, nonostante il perimento del bene, non sia preclusa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1492 cod.civ., all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente, che opera in via automatica, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'acquirente.

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