Codice Civile art. 1287


DECADENZA DELLA FACOLTA' DI SCELTA
1. Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
2. Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l' esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest' ultimo.
3. Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.

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