Codice Civile art. 1290


IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DI ENTRAMBE LE PRESTAZIONI
1. Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l' equivalente di quella che è divenuta impossibile per l' ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l' equivalente dell' una o dell' altra.

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