Codice Civile art. 1286


FACOLTA' DI SCELTA
1. La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.
2. La scelta diviene irrevocabile con l' esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all' altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.
3. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.

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