Cass. civile, sez. II del 1988 numero 2616 (28/03/1988)


Con riguardo alle obbligazioni alternative, nelle quali due o più prestazioni vengono poste su una posizione di reciproca parità, restando rimessa alla volontà del debitore o del creditore la scelta di una di esse, questa diventa irrevocabile a norma dello art. 1286 cod. civ. con l'esecuzione di una delle prestazioni ovvero con la dichiarazione di scelta comunicata all'altra parte, salvo che, ove la scelta spetti al debitore, la possibilità della prestazione scelta sia legata o condizionata ad un'attività o collaborazione del creditore e, per essere venuta meno questa, la prestazione non possa essere eseguita, essendo in tal caso il debitore liberato dall'obbligazione qualora non preferisca eseguire (od offrire di eseguire) l'altra prestazione (nella specie, il giudice d'appello aveva ritenuto che al promissario acquirente, obbligato a saldare il prezzo previa accensione di nuovo mutuo a suo nome ovvero ad accollarsi il mutuo intestato al venditore, non fosse precluso, pur avendo scelto la prima alternativa, di optare successivamente per l'altra dopo aver constatato la mancanza dell'indispensabile collaborazione del venditore ad estinguere il suo mutuo ed a cancellare l'ipoteca; la S.C. ha confermato la pronuncia, enunciando i principi di cui alla massima).

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