Cass. civile, sez. III del 1969 numero 1848 (24/05/1969)


Ad una lettera del sindaco di un comune, che non rientri nella categoria dell'atto pubblico di cui all'art. 2699 cod. civ. e non sia stata formata nell'esercizio dei poteri certificativi spettanti al sindaco stesso, può attribuirsi, in quanto prodotta in un giudizio vertente fra privati, solamente la natura di scritto proveniente da terzo; essa, quindi, avendo valore di semplice indizio, può fornire al giudice la base del suo convincimento, in concorso con elementi probatori desumibili da risultanze diverse. Sono valide inter partes le pattuizioni stipulate dal concessionario di un servizio pubblico di autolinea con un terzo al fine di assicurare lo svolgimento di tale servizio in modi diversi da quelli prescritti dal disciplinare della concessione, in quanto esse, pur risolvendosi, direttamente o indirettamente, in una modifica delle prescrizioni imposte dalla p.a. concedente, non hanno rilevanza nei confronti della stessa p.a. la quale conserva il potere di procedere, a causa di tali modifiche, alla revoca della concessione. Oltre che a dar vita ad un'obbligazione alternativa ovvero con facoltà alternativa, le parti possono creare una falsa alternativa che si realizza, tra l'altro, quando la seconda delle due prestazioni sia dovuta soltanto in caso di inadempimento della prima e principale, rispetto alla quale l'altra si colloca in poosizione subordinata.; questa caratteristica distingue l'ipotesi di falsa alternativa da quella di obbligazione alternativa, mentre la differenza nei confronti della obbligazione facoltativa si coglie sotto il profilo che la prestazione secondaria è dovuta a titolo di sanzione per l'inadempimento della prestazione principale piuttosto che per determinazione volitiva del debitore, concretantesi nell'atto di scelta. La presenza della clausola di esclusiva in una concessione di pubblico servizio di autolinea rileva soltanto nei rapporti tra il concessionario e la p.a. concedente, mentre nei confronti dei privati tanto la concessione di esclusiva quanto la concessione senza esclusiva impone ai non concessionari il divieto di gestire una linea automobilistica in concorrenza col concessionario: la violazione di tale divieto, in quanto lede il diritto sorgente dalla concessione a favore del titolare della concessione stessa, determina nel concorrente l'obbligo del risarcimento del danno ex. art. 2043 cod.civ..

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