Figure affini (contratto di somministrazione)



Il contratto di somministrazione differisce, sotto un profilo semplicemente funzionale, da altre stipulazioni connotate dalla finalità distributiva di merci e prodotti. Si pensi al contratto di agenzia, con particolare riferimento al caso in cui il somministrato assuma l'obbligo specifico di promuovere in un ambito locale determinato la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva (cfr. art. 1568, comma II, cod.civ. ). Il somministrato tuttavia acquista la proprietà delle cose che gli vengono consegnate dal somministrante, ponendosi l'impegno promozionale come semplice obbligazione accessoria. Viceversa nel contratto di agenzia l'agente non assume rischio alcuno circa la mancata vendita: egli si limita a promuovere la conclusione di contratti che, quando dovessero concludersi, verranno perfezionati tra cliente e preponente nota1 .

Ancora si distingue la somministrazione dalla commissione. Il commissionario vende cose altrui in nome proprio, ricavandone una commissione e potendo al più rischiare in forza della pattuizione relativa allo star del credere. Come già detto invece il somministrato acquista in proprio i beni fornitigli, di cui successivamente potrà fare nuova alienazione nota2 .

Nel contratto estimatorio invece l'accipiens  ha pur sempre la scelta tra pagare il prezzo dei beni ricevuti o restituirli in natura.

Nel franchising, contratto atipico il cui uso è ormai invalso nella prassi commerciale tra imprenditori, assumendo una notevole importanza pratica, viene concesso al franchesee l'utilizzo di un marchio, di una serie di strumenti, funzionali per poter porre in essere la commercializzazione di beni o servizi che per lo più sono forniti dal franchisor (concedente o affiliante). Propriamente in quest'ultimo aspetto si pone l'affinità con la somministrazione, potendo sussistere tra le parti obblighi reciproci di fornitura, ordinariamente con l'obbligo dell'esclusiva da parte del franchesee che non può porre in vendita merci provenienti da altri fornitori.

Sotto il profilo causale notevole affinità esiste tra somministrazione e  vendita a consegne ripartite.  In quest'ultima il frazionamento della fornitura costituisce semplicemente una modalità dell'adempimento di una prestazione che, comunque, si qualifica come unitaria. Nella somministrazione invece le singole consegne (periodiche) corrispondono ciascuna ad una prestazione nota3. E' in relazione a questo aspetto che l'eventuale risoluzione del contratto comporta, nel caso della vendita a consegne ripartite, la caducazione retroattiva dell'intera negoziazione, con il coinvolgimento di tutte le consegne eseguite, ciò che non accade nell'ipotesi della somministrazione, tipico contratto di durata nel quale la risoluzione non pregiudica il mantenimento degli effetti già prodotti. La differenza tra i due tipi negoziali risiede principalmente nella considerazione dell'interesse delle parti: soltanto la somministrazione verrebbe infatti a soddisfare un esigenza continuativa o periodica nota4. Assai più sfumata può essere coinsiderata la distinzione rispetto alla c.d. "concessione di vendita" negoziazione atipica nella quale viene attribuito al cencessionario un diritto di esclusiva in ordine ad una zona determinata allo scopo di favorire il reperimento della clientela e la distribuzione dei prodotti (Cass.Civ., Sez. III, n. 6819/94 ).  Nella concessione di vendita la fornitura continuativa di merci è appunto funzionale a questi risultati, del tutto estranei allo schema della somministrazione. 

La distinzione tra somministrazione di consumo (in cui i beni forniti diventano di proprietà del somministrato) e somministrazione d'uso (nella quale viene attribuito al somministrato il solo godimento delle cose, le quali rimangono di proprietà del somministrante) evidenzia la possibilità che il contratto in esame venga messo a confronto con la locazione o l'affitto. Questi tipi contrattuali infatti sono altrettanto volti ad attribuire il semplice utilizzo dei beni che ne sono l'oggetto. Nella somministrazione tuttavia esiste una periodicità o continuatività di prestazioni che risulta del tutto assente nella locazione o nell'affitto. Il problema in effetti possiede scarsa rilevanza, dato il modo di disporre dell'art.1570 cod.civ., ai sensi del quale alla somministrazione si applicano le norme proprie del tipo contrattuale al quale corrispondono le singole prestazioninota5 .

Note

nota1

Analogamente Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p.200 .
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nota2

In ciò sta la differenza tra le due figure anche nell'ipotesi in cui nel contratto di somministrazione venga incluso l'obbligo del somministrato di promuovere la vendita: cfr. Giannattasio, cit., p.241.
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nota3

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.251.
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nota4

In questo senso Bianca, La vendita e la permuta , in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p.381. Occorre in particolar modo valutare il bisogno, vale a dire l'interesse del somministrato: se questo può essere soddisfatto anche in un'unica soluzione si sarà in presenza di una vendita a consegne ripartite; ogniqualvolta invece le esigenze del somministrato richiedessero il frazionamento delle prestazioni si tratterà di somministrazione. Come inquadrare il c.d. contratto di abbonamento? Si pensi all'invio periodico libri, quotidiani o riviste, come anche alla consumazione di pasti forfettariamente pagati in anticipo. Secondo una tesi (Giannattasio, cit., p.208) si tratterebbe di una vendita a consegne ripartite. L'abbonato acquista in via anticipata per un corrispettivo unitario tutti i numeri della rivista per un periodo di tempo determinato.
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nota5

Occorre infine ricordare la differenza tra somministrazione ed appalto, che si rinviene nel diverso oggetto che qualifica le due negoziazioni: mentre la prima ha ad oggetto una prestazione di cose (ossia un dare in proprietà o in semplice godimento), la seconda prevede il compimento di un'opera o di un servizio, cioè un'attività che si concreta in un facere (Corrado, voce Somministrazione, in N.sso Dig.it., vol.XVII, 1968, p.884).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CORRADO, Somministrazione, N.sso Dig.it., XVII, 1968
  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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