La simulazione del prezzo nella compravendita immobiliare

La simulazione del prezzo rappresenta tuttora un fenomeno molto diffuso: ciò è dovuto ad una diffusa diffidenza dei cittadini nei confronti del Fisco, alla scarsa conoscenza delle novità legislative da ultimo illustrate e alla convinzione che sia sufficiente dichiarare un prezzo superiore a quello determinato in base alla rendita catastale perché le parti siano al riparo da ogni conseguenza negativa di natura civilistica e fiscale.
La normativa fiscale previdente prevedeva infatti, con riferimento a tutte le vendite di fabbricati e di aree non edificabili, che l’Agenzia delle Entrate non potesse procedere, in sede di registrazione dell’atto, ad accertamenti di valore se il prezzo dichiarato sia superiore al valore che si ottiene in base alle suddette rendite.
Con l’entrata in vigore del c.d. “Decreto Bersani” e delle successive norme integrative si è stabilito che tale limite ai poteri di accertamento vale solo con riferimento alle vendite di immobili abitativi e di loro pertinenze stipulate tra privati o tra imprese e privati con applicazione dell’imposta di registro: quindi la prassi della dichiarazione del solo valore catastale rivalutato non può più trovare applicazione con riferimento alle vendite in cui una delle parti o entrambe agiscano nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale e l’atto sia soggetto ad IVA.
Anche con riferimento alle vendite di immobili abitativi e di loro pertinenze tra privati, è bene tuttavia sottolineare come la prassi dell’occultazione del corrispettivo, fondata sull’esistenza della norma sopra citata, rappresenti una condotta illecita, dalla quale possono inoltre derivare conseguenze molto gravi.

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