Domanda giudiziale intesa a far valere la simulazione. Impossibilità del Giudicante di accertare una specie di simulazione (assoluta o relativa) diversa da quella introdotta con la domanda. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 34024 del 19 dicembre 2019)

L'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d'ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tale è la differenza tra simulazione assoluta e simulazione relativa che anche le azioni per far valere l'una ovvero l'altra si distinguono parimenti. A livello processuale questo implica che, una volta introdotta una domanda giudiziale che fosse qualificata nell'uno ovvero nell'altro modo, il Giudice non potrebbe decidere, accogliendo la relativa domanda, addivenendo ad una riqualificazione della stessa facendo capo alla specie di simulazione non evocata. Diversamente operando si verificherebbe una mancanza di corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato.

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