Nozione di alienazione di quota ereditaria (retratto successorio)



La cessione onerosa della quota ereditaria può essere considerata, secondo la tesi più accreditata, nell'ambito della figura generale della compravendita di eredità (cfr. artt. 1542 e ss. cod. civ.) nota1: la prima si differenzierebbe dalla seconda perché l'alienante non sarebbe tenuto unicamente a dare garanzia quanto alla propria qualità di erede, bensì anche a rispondere della misura della quota oggetto della vendita nota2 .
La vendita dell'eredità o della quota ereditaria si differenzia altresì dalla vendita di singoli beni determinati facenti parte dell'eredità la quale può, secondo la volontà delle parti, essere realizzata o attraverso una vendita di cosa parzialmente altrui ovvero attraverso una vendita sospensivamente condizionata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione (cd. vendita dell'esito divisionale) nota3. In queste ipotesi si tratta di atti negoziali distinti dalla vendita di eredità. La disciplina giuridica risulterà differente: in particolare sarà ammissibile l'azione di rescissione, non risulterà sempre indispensabile l'adozione della forma scritta (tornando a valere il principio generale di cui all'art.1350 cod. civ.), l'acquirente non dovrà rispondere dei debiti ereditari, non sarà applicabile l'istituto del retratto successorio di cui all'art. 732 cod. civ. .
Quest'ultimo ha modo di manifestare la propria operatività unicamente nell'ipotesi di cessione della quota ereditaria, intesa come porzione frazionaria dei beni (o anche dell'unico bene ereditario). Il tenore letterale della norma è, a tal proposito, sufficientemente esplicito ("Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa.").
Al contrario, non si può parlare di retratto quando vengano alienati specifici beni, ancorchè di provenienza ereditaria, preventivamente assegnati all'erede per il tramite di un atto divisionale nota4.
Si pensi ai coeredi Tizio, Caio e Sempronio, ai quali il testatore abbia lasciato in comunione indivisa (per quote eguali) tre appartamenti e tre lotti di terreno. Anteriormente alla divisione, ciascuno dei coeredi è titolare della quota di un terzo di ogni cespite. L'eventuale vendita di tale quota indivisa effettuata ad un terzo estraneo sarebbe soggetta al retratto. Se interviene tra i coeredi una divisione in forza della quale a ciascuno viene attribuita la proprietà esclusiva di un appartamento e di un terreno, tali beni saranno liberamente cedibili a terzi, senza che occorra attivare la procedura di cui all'art. 732 cod. civ..
Sarebbe invece escluso dalla disciplina in esame l'atto con il quale venisse fatta alienazione della quota relativa soltanto ad alcuni dei singoli cespiti facenti parte della comunione ereditaria, ogniqualvolta risultasse che non si è voluto sostituire l'estraneo al coerede come titolare della quota ereditaria (Cass.Civ. Sez. II, 7749/90). E' stato al riguardo deciso che anche l'alienazione di uno o più beni determinati facenti parte della eredità non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa. Si tratta di apprezzare in concreto l'intento dei contraenti per verificare se il cespite sia stato considerato come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria ovvero come quota parte in riferimento all'esito divisionale (Cass. Civ., Sez. II, 737/12; Cass. Civ., Sez. II, 9744/10; Cass. Civ., 11881/02 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 18351/04 secondo la quale, tra l'altro, anche l'accordo con il quale i coeredi si fossero assegnati la maggior parte dei beni ereditari sarebbe idoneo a qualificare come ordinaria la comunione ancora intercorrente tra i medesimi).
Che cosa dire dell'ipotesi in cui la vendita non riguardi direttamente la quota, bensì soltanto l'unico bene nell'asse ereditario, sia pure per la parte di spettanza del coerede alienante In giurisprudenza si è manifestato un indirizzo favorevole all'assoggettamento di una siffatta cessione alla procedura della prelazione, ogniqualvolta essa costituisca la manifestazione dell'intenzione di sostituire l'acquirente estraneo al coerede (Cass. Civ. Sez. II, 13704/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 8259/93). Quando invece si dia conto della assorbente considerazione del bene in sé e per sé considerato (con onere della prova in capo al retrattato: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 23925/2015), si reputa che l'alienazione non sia assoggettabile al rimedio (Cass. Civ. Sez. II, 3049/97). Si è anche concluso nel senso che, in tale ipotesi, l'acquirente subentrerebbe con effetti immediati nella titolarità del cespite, pur se anche pro quota (Cass. Civ., Sez. II, 26051/2014).
Giova rilevare che un'eventuale trasferimento a titolo liberale della c.d."quotina" dovrebbe addirittura essere ritenuto nullo in quanto integrante donazione di cosa altrui (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 5068/2016. Cosa dire invece quando la cessione della "quotino" avvenga a titolo oneroso? Nell'ipotesi di permuta, si veda Cass. Civ., Sez. VI-II, 17021/2017).
La pratica suggerisce ipotesi ancor più articolate: si pensi all'eventualità in cui nell'asse ereditario ricada un unico bene immobile unitamente ad una somma di denaro. Si palesa al riguardo ancor più stringente una concreta disamina dell'aspetto quantitativo, di quello qualitativo ed anche dell'intento soggettivo del cedente allo scopo di sciogliere l'interrogativo circa l'applicabilità del retratto (Cass. Civ. Sez. II, 1852/06). Talvolta si è posta, a livello probatorio, la presunzione (vincibile) che, quando viene in esame una situazione di contitolarità afferente ad un unico bene, la cessione abbia ad oggetto la quota e non il bene, potendosi dunque far valere il retratto (Cass. Civ. Sez. II, 2934/88; Cass. Civ. Sez. II, 5320/03).
Nell'ipotesi in cui, per il tramite di una pluralità di atti viene ceduta ad un estraneo la quota di singoli cespiti, è possibile che venga in esame il collegamento negoziale tra le singole cessioni, parimenti assoggettabili a riscatto (Cass. Civ. Sez. II, 4941/92; Cass. Civ. Sez. II, 8304/90).
Poiché la ratio della norma è quella di mantenere i beni in un determinato ambito soggettivo, neppure scatterà l'obbligo di denunzia per l'ipotesi in cui uno dei coeredi intenda cedere ad uno solo tra gli altri coeredi la propria pars quota. Nell'esempio in esame Tizio potrebbe anche prima della divisione cedere a Caio la propria quota indivisa di un terzo dei beni ereditari, senza doverla offrire in prelazione (magari per la metà) a Sempronio.
Non si dà prelazione nè favore, nè contro l'erede di uno dei coeredi : l'art. 732 cod. civ. rappresenta norma non suscettibile di estensione, stante la natura non regolare della specifica tutela che afferma (Cass. Civ. Sez. II, 11551/92; Cass. Civ., Sez. II, 1654/2019) nota5. Dunque se a Tizio, coerede di Caio e Sempronio, subentra jure successionis l'erede Primo, costui non potrà giovarsi della preferenza. All'inverso se Primo, nel caso citato, alienasse quanto ereditato, nei di lui confronti non varrebbe la regola della prelazione.
Diversamente andrebbe qualora il coerede che avesse intrapreso l'azione intesa ad ottenere il riscatto, venisse meno prima della pronunzia (Cass. Civ. Sez. II, 5181/92).
Opera invece la prelazione quando la comunione ereditaria sia stata sciolta limitatamente ad uno dei coeredi (ad es. per effetto della stipulazione di uno stralcio divisionale) relativamente agli altri beni rimasti in comunione tra i restanti partecipi (Cass. Civ. Sez. II, 3745/94).
L'art. 732 cod. civ. si pone come norma di natura eccezionale nota6, prevedendo non semplicemente una limitazione del diritto di libera disposizione della quota da parte del coerede, bensì anche la possibilità di opporre il divieto al terzo acquirente, soggetto al riscatto. E' per questo motivo che, secondo l'opinione del tutto prevalente nota7, l'istituto in esame possiede un ambito di applicazione limitato alla comunione ereditaria. In particolare esso non è suscettibile di estensione all'ambito della comunione ordinaria, neppure in forza del disposto dell'art. 1116 cod. civ.. Detta norma, che tende a disciplinare la divisione ordinaria in base alle norme dettate per la divisione ereditaria, non può certo determinare un siffatto esito interpretativo. Da un lato il retratto non può essere qualificato in chiave di operazione divisoria, dall'altro è lo stesso art. 1116 cod. civ. ad escludere dall'estensione le norme incompatibili rispetto a quelle specifiche della comunione ordinaria. A questo proposito, l'art. 1103 cod. civ. risulta essenziale, prevedendo la libera disposizione del diritto di ciascun partecipante alla comunione. Ogni comunista può pertanto cedere a chi voglia la propria quota in tutto o in parte, senza esser tenuto ad offrirla agli altri partecipinota8.

Note

nota1

In questo senso Cicu, Successioni per causa di morte, Parte generale, Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1968, p. 375.
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nota2

Pertanto, nell'ipotesi in cui Tizio avesse alienato a Caio un quarto dell'asse ereditario composto da alcuni beni immobili, mentre ne risulta titolare solo della decima parte, egli risponderà verso il compratore secondo i principi della vendita di cosa parzialmente altrui (art. 1480 cod. civ. ) e, se interviene l'evizione, secondo quelli della garanzia evizionale (art. 1484 cod. civ.).
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nota3

Cfr. Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., a cura di Vassalli, Torino, 1980, p. 55.
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nota4

Sono di questa opinione Loi, voce Retratto (dir.vig.), in Enc. dir., p. 26; Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, vol. II, Bologna-Roma, 1982, p. 173.
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nota5

In tal senso Cicu, op.cit., p. 376; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. VI, Milano, 1962, p. 583; Cimato, La nozione di "estraneo" nel retratto successorio, in Dir. giur., 1971, pp. 412 e ss.. Contra Iudica, Diritto dell'erede del coerede alla prelazione ereditaria, in Riv.dir.civ., 1982, II, pp. 470 e ss.; Cariota Ferrara, Trasmissibilità del diritto di prelazione ai successori a titolo universale del coerede, in Foro it., 1951, vol. I, p. 115, i quali sostengono l'applicabilità del diritto di prelazione anche a favore dell'erede del coerede. A fondamento della tesi questi Autori fanno riferimento alla natura patrimoniale del diritto di prelazione e riscatto(e alla conseguente trasferibilità mortis causa ) ed ad una interpretazione estensiva del concetto di coerede come chiunque abbia diritto alla divisione essendo divenuto titolare di una quota di eredità.
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nota6

In tal senso Lops, Il retratto successorio: prospettive per una nuova indagine sulla interpretazione dell'art. 732 cod. civ., in Riv. not., 1978, p. 250; Forchielli, op.cit., p. 176. Esprime dubbi circa il carattere eccezionale della prelazione il Morello, Alienazione di quota e prelazione legale del coerede, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1967, pp. 432 e ss.. L'A. rileva che le limitazioni al potere di disposizione della quota, per la loro frequente presenza in tema di comunione, dovrebbero considerarsi più la regola che l'eccezione.
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nota7

D'Orazi Flavoni, Della prelazione legale e volontaria, Milano, 1950, p. 212; Burdese, op.cit., p. 53.
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nota8

In questo senso Capozzi, Successioni e donazioni, t. 2, Milano, 1982, p. 750 e Durante, voce Retratto successorio, in Enc. giur. Treccani, p. 2.
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Bibliografia

  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARIOTA - FERRARA, Trasmissibilità del diritto di prelazione ai successori a titolo universale del coerede, Foro it., 1951
  • CIMATO, La nozione di "estraneo" nel retratto successorio, Dir.giur., 1971
  • D'ORAZI FLAVONI, Della prelazione legale e volontaria, Milano, 1950
  • DURANTE, Prelazione e riscatto, III, retratto successorio, Enc. giur. Treccani
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • IUDICA, Diritto dell'erede del coerede alla prelazione ereditaria, Riv.dir.civ., II, 1982
  • LOI, Retratto (dir.vig.), Enc.dir.
  • LOPS, Il retratto successorio: prospettive per una nuova indagine sulla interpretazione dell'art. 732 c.c., Riv.not., 1978
  • MORELLO, Alienazione di quota e prelazione legale del coerede, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1966

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