L’alienazione, da parte di un coerede, dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni non fa subentrare l’acquirente nella comunione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 737 del 19 gennaio 2012)
Ai sensi dell'art. 757 c.c., la vendita da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria, avendo effetti puramente obbligatori, non fa subentrare l'acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad esempio, dall'inserimento dell'acquirente nella gestione della comunione), l'intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l'intera quota spettante all'alienante.