Cass. civile, sez. VI-II del 2017 numero 17021 (10/07/2017)




La divisione parziale - consentita senza dubbio dall'inciso "la divisione dell'eredità o alcuni beni di essa" figurante nel testo dell'art. 713 c.c., comma III, (il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse) - postula comunque il concorso della volontà manifestata per iscritto - nell'evenienza di cui al n. 11) dell'art. 1350 c.c. - di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, siccome accade solitamente, ovvero in contesti documentali separati e pur cronologicamente distinti, ma, in tale seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo nella forma prescritta.

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