Cass.Civ.,Sez. II,n.5320/2003. Alienazione della quota indivisa e possibilità per il coerede di esercitare il retratto successorio.

In tema di diritti di prelazione e riscatto spettanti ai coeredi a norma dell'articolo 732 del Cc, ove la comunione ereditaria abbia a oggetto un cespite unico, l'alienazione di quota indivisa di detto cespite effettuata dal coerede a un estraneo si presume, salvo prova contraria, avere a oggetto la quota ereditaria con la conseguente spettanza della facoltà di prelazione e riscatto agli altri coeredi, e non la cessione di singoli beni ereditari o di quote sugli stessi, Pertanto se un erede aliena a un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario, si presume l'alienazione della sua corrispondente quota, intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti, e perciò il coerede può esercitare il retratto successorio, salvo che il retrattato dimostri, in base a elementi concreti della fattispecie e intrinseci al contratto che invece la vendita ha a oggetto un bene a sé stante.

Commento

La pronunzia si colloca nella scia della precedente Cass.Civ., Sez.II 2934/88. A livello probatorio si afferma la presunzione (sia pure juris tantum) del fatto che, quando avvenga la cessione onerosa dell’unico cespite che cade in comunione ereditaria, la detta vendita abbia ad oggetto la quota e non il bene, potendosi dunque far valere da parte dei condividenti il retratto successorio ex art.732 cod.civ..

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