Tra gli atti negoziali unilaterali tipici possiamo rammentare
il negozio di fondazione (art.
14 cod.civ.),
l'accettazione d'eredità (art.
475 cod.civ.),
la procura (art.
1392 cod.civ.),
la ratifica (art.
1399 cod.civ.),
la convalida (art.
1444 cod.civ.)
la rinunzia,
il recesso,
la revoca,
la disdetta (art.
1597 cod.civ.),
la dichiarazione di riscatto (art.
1500 cod.civ.),
la dichiarazione di retratto (art.
732 cod.civ.),
la dichiarazione di scelta del coerede donatario per effettuare la collazione dei beni immobili in natura (art.
746 cod.civ.),
la dispensa dall'imputazione (art.
564, III comma, cod.civ.) e
la dispensa dalla collazione (art.
737 cod.civ.). In esito alla riforma del diritto societario del 2003 anche le
società di capitali possono essere costituite per atto unilaterale (dell'art.
2328 cod. civ.).
Tra le fattispecie atipiche, in quanto non espressamente codificate, si può invece fare riferimento
all'atto di assunzione dell'obbligazione fidejussoria, alla dichiarazione di gradimento al trasferimento di azioni o di quote sociali, alla dichiarazione di esercizio della prelazione statutariamente prevista.
Si discute sulla natura giuridica della
ratifica dell'operato del mandatario sfornito di poteri rappresentativi che abbia ecceduto i limiti dell'incarico (art.
1711 cod.civ.). Prevale l'opinione secondo la quale essa è connotata da negozialità
nota1 .
Note
nota1
Così Giampiccolo, Note sul comportamento concludente, in Riv.trim.dir e proc.civ., 1961, p.799.
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