Negozi unilaterali: tipicità o autonomia



Nel più vasto ambito degli atti unilaterali, posti in essere da una sola parte, si distingue la categoria degli atti unilaterali aventi natura negoziale. La prima questione che viene in esame a proposito di essi attiene alla latitudine dell'autonomia privata. Ci si domanda, in particolare, se sia possibile ad un soggetto dar vita ad un'attività negoziale unilaterale soltanto nelle ipotesi predeterminate dalla legge ovvero se, in materia, possa rinvenire uno spazio operativo la regola di cui all'art. 1322 cod.civ..

L'opinione più frequentemente riferita è quella della tipicità e del numero chiuso degli atti unilaterali negoziali nota1, anche se la giustificazione di questo assunto è talvolta vaga, più spesso ancorata a malintesi presupposti. Viene così evocata la regolarità del principio in base al quale entrambi i soggetti del rapporto giuridico prendano parte all'atto, diversamente non potendo aver luogo modificazione della sfera altrui in forza di atti unilaterali se non nelle eccezionali ipotesi previste dalla legge nota2 . Una variante di questa costruzione è quella che distingue tra effetti diretti ed effetti riflessi dell'atto, questi ultimi intesi quali conseguenze di fatto, soltanto mediate. I soggetti diversi dall'autore dell'atto sarebbero esposti soltanto agli effetti riflessi o indiretti, tranne i casi di soggezione ad un potere che prende le mosse dall'attribuzione di un diritto potestativo. Gli atti unilaterali, per il cui tramite viene esercitato un siffatto diritto, rappresenterebbero ipotesi tassative in cui risulta ammissibile un'interferenza nella sfera giuridica di un soggetto che pure non prende parte all'atto nota3 . E' inoltre rimarchevole la confusione che viene fatta tra negozi unilaterali e promesse unilaterali (rispetto alle quali l'art. 1987 cod.civ. pone la regola in base alla quale la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge) nota4.

Un'ultima osservazione si impone: riferire di un principio di chiusura del novero degli atti giuridici unilaterali può avere un senso per quelli che non possiedano natura negoziale. E' evidente che, nella misura in cui la legge fa corrispondere ad una determinata fattispecie unilaterale effetti prefissati, risulta altrettanto chiaro che si tratta di ipotesi tipiche proprio perchè è l'ordinamento a predeterminare la valenza dell'atto.

Parlare invece di atti unilaterali aventi natura negoziale non sembra compatibile con il concetto di numero chiuso e di tipicità, proprio in riferimento al carattere essenziale della negozialità medesima. Essa può dirsi infatti indissolubilmente correlata con la nozione di autonomia privata (sia pure nei limiti in cui il contenuto dell'atto abbia a che fare con un ambito connotato da speciali limiti: si pensi al campo dei diritti reali, delle società, dei divieti di alienazione, etc.). Quando si trattasse di atti negoziali idonei a sortire effetti nel campo del rapporto obbligatorio l'art. 1173 cod.civ. sembrerebbe porre piuttosto un principio di apertura che può essere valorizzato proprio in considerazione del principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod.civ. nota5.

Svolte queste premesse è d'uopo occuparsi da un lato delle singole specie di atti unilaterali, assumendo in considerazione le figure tipiche e quelle eventualmente rinvenibili nell'ambito dell'attività creatrice dei privati, dall'altro tentare di aggregare una disciplina normativa di riferimento alla quale far capo, allo scopo di individuare le regole positive del fenomeno in esame.

Note

nota1

Sostenuta in particolar modo da Messineo, Manuale di dir.civ. e comm., vol.I, Milano, 1957, p.457 e da Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.172.
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nota2

Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972, p.389.
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nota3

Sostengono siffatte conclusioni Carresi, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv.dir.civ., 1957, I, p.275 e ss. e Fragali, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1948, p.316.
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nota4

Le figure corrispondenti alle promesse unilaterali possiedono una natura giuridica disputata: si pensi alla ricognizione di debito ed alla promessa di pagamento, la cui negozialità non è assolutamente scontata.
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nota5

Sottolinea l'esigenza di un coordinamento tra l'art.1173 cod.civ. e l'art.1322 cod.civ. Giorgianni, Appunti sulle fonti delle obbligazioni, in Riv.dir.civ., 1965, I, p.72.
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Bibliografia

  • CARRESI, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, Riv.dir.civ., I, 1957
  • FRAGALI, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Firenze, Comm.cod.civ., 1948
  • GIORGIANNI, Appunti sulle fonti delle obbligazioni, Riv.dir.civ., 1965
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SEGNI, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972

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