Codice Civile art. 330


DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUI FIGLI (Rubrica così modificata dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Decadenza dalla potestà sui figli.»)

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
(Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.»)
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
(Comma così modificato dall'art. 37, L. 28 marzo 2001, n. 149. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare»)
(Articolo così sostituito dall'art. 152, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 330"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti