Codice Civile art. 1070


ABBANDONO DEL FONDO SERVENTE
1. Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l' uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
2. Nel caso in cui l' esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.

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