Cass. civile, sez. II del 1990 numero 7871 (04/08/1990)


A differenza del contratto preliminare ove le parti si obbligano a prestare il loro consenso alla conclusione del contratto definitivo, i cui elementi essenziali ed accidentali siano stati contestualmente precisati ed i cui effetti si produrranno al momento della sua stipulazione, con la sottoscrizione della cosiddetta minuta o "puntuazione" di contratto - la quale ha la sola funzione di documentare l' intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere quando si sarà successivamente raggiunto l' accordo anche sugli altri punti da trattare - le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative la quale trova un limite soltanto nella responsabilità precontrattuale prevista dall' art. 1337 cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1990 numero 7871 (04/08/1990)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti