Cass. Civ., sez. II, n. 2561/2009. Raggiungimento dell'accordo contrattuale e convergenza sui meri elementi essenziali.

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c. c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in Cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Commento

(di Daniele Minussi) Ordinariamente si discute della differenza tra preliminare e mera puntuazione: la pronunzia in esame vale piuttosto a scolpire la differenza tra puntuazione e contratto definitivo, avendo di mira il momento in cui può dirsi perfezionato l'accordo.

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