Cass. Civ., Sez. II, n. 10858 del 5 maggio 2010. Condominio: utilizzo della cosa comune e riparto delle spese.

Qualora si debba procedure alla riparazione del cortile o dei viali d’accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 (lastrici solari di uso esclusivo) ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125, il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi col pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123, comma II.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rimane da domandarsi come, nella fattispecie, sia stato possibile anche soltanto evocare la disciplina del latrinco solare. L'ipotesi in parola infatti ne è l'esatto contrario: uso comune del lastrico e proprietà esclusiva del sotostante vano.
Interessante comunque la pronunzia, che fa applicazione del criterio di riparto delle spese di manutezione di volte e soffitti di cui all'art. 1125 cod.civ. e della regola generale di cui al II comma dell'art. 1123 cod.civ..

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