Legge del 2025 numero 182 art. 74

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI – CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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