Legge del 2025 numero 182 art. 11

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TURISMO – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».

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