Legge del 2025 numero 182 art. 15

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE – ESENZIONE DALL'ANNOTAZIONE DI IMBARCO E SBARCO
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»;
c) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorità marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco è rilasciata dalla competente autorità della navigazione interna, su istanza dell'armatore.

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