Legge del 2025 numero 182 art. 22

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO IV – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – COMUNICAZIONE DEL DIPENDENTE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ALL'INPS E AL DATORE DI LAVORO DELLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».

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