Elenco dei capitoli
TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INTERSCAMBIO DI PALLET In vigore dal 18 dicembre 2025 1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente: «Art. 17-bis (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale. 2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni: a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura; b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo; c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet; d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce, che è scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti); e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti: 1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri); 2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio; 3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio; 4) pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet; 5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale; f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri); g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet; h) conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento»; b) l'articolo 17-ter è sostituito dal seguente: «Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet). - 1. Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi. 2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. 3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonché l'indicazione di tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. 4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9. 5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4. 6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. 7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet. 8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo. 9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato. 10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorità competenti circa possibili violazioni. 11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti. 12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento. 13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy»; c) l'articolo 17-quater è abrogato. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.