Legge del 2025 numero 182 art. 18

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE – RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO A BORDO DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche del mare e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione degli stessi.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con l'Autorità politica delegata in materia di politiche del mare, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanità marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, è abrogato.

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