Legge del 2025 numero 182 art. 16

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE – FORMA DEL CONTRATTO
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 328:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità»;
3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330»;
b) l'articolo 329 è abrogato.
2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 182 art. 16"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti