Legge del 2025 numero 182 art. 14

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE – COMPETENZE DI SICUREZZA E DI POLIZIA DEL COMANDANTE DEL PORTO
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza».

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