Legge del 2025 numero 182 art. 24
Elenco dei capitoli
TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO IV – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 396, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 In vigore dal 18 dicembre 2025 1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 398: 1) al primo periodo, le parole: «, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396» sono soppresse; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione»; 3) al secondo periodo, le parole: «Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole: «in ordine cronologico di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione»; 4) al terzo periodo, le parole: «secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo le parole: «credito d'imposta riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»; 5) al quarto periodo, le parole: «Entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi»; 6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni»; 7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione»; b) al comma 399: 1) il primo periodo è soppresso; 2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni».