Legge del 2025 numero 182 art. 73

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI – CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE – CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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