Legge del 2025 numero 182 art. 72

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE – ABROGAZIONI E SOPPRESSIONI
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 21, comma 1, le parole: «, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
d) all'articolo 49, comma 3, le parole: «degli articoli 5, comma 2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».

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