Legge del 2025 numero 182 art. 71
Elenco dei capitoli
TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FANGHI DI DEPURAZIONE In vigore dal 18 dicembre 2025 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti; b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore; c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo; d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo; e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei princìpi di prossimità e di autosufficienza. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.