Legge del 2025 numero 182 art. 69

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE – NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE SPECIE ITTICHE ALIEUTICHE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 837-bis è sostituito dal seguente:
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».

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