Legge del 2025 numero 182 art. 68

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA – ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2019/125, IN MATERIA DI COMMERCIO DI MERCI UTILIZZABILI PER INFLIGGERE LA PENA DI MORTE O LA TORTURA, E AL REGOLAMENTO (UE) 2021/821, IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI, DELL'INTERMEDIAZIONE, DELL'ASSISTENZA TECNICA, DEL TRANSITO E DEL TRASFERIMENTO DI PRODOTTI A DUPLICE USO, NONCHÉ AI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PREVEDONO MISURE RESTRITTIVE UNIONALI
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori»;
b) all'articolo 8, il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole: «prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio»;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali» sono sostituite dalle seguenti: «per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali»;
2) al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni: »;
3) al comma 5, lettera c), le parole: «a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresì che i prodotti non saranno trasferiti»;
4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente»;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: “Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)”»;
2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente»;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati è sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalità e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo»;
3) al comma 2, le parole: «a duplice uso listati» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale è sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare» sono sostituite dalle seguenti: «L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica»;
5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: “Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)”»;
g) all'articolo 18:
1) al comma 4, la lettera c) è abrogata;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente»;
h) all'articolo 20:
1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: «in regime di autorizzazione specifica individuale» sono soppresse;
2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente».

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