Legge del 2025 numero 182 art. 65

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.
3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60 gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

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