Legge del 2025 numero 182 art. 63

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA – MODIFICHE ALLA LEGGE 24 GIUGNO 2010, N. 107, SUL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELLE PERSONE SORDOCIECHE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 182 art. 63"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti