Legge del 2025 numero 182 art. 59

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 OTTOBRE 2003, N. 288
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» sono aggiunte le seguenti: «, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini”».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 182 art. 59"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti